Art. 3.
                            Comunicazione
  Ai soggetti di cui all'art.  2,  e'  fatto  obbligo  di  comunicare
secondo  le procedure indicate dal successivo art. 4, i prezzi minimi
e  massimi  dei  servizi  sulla  base  dello  schema  tipo   di   cui
all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.
  Nel  caso  in  cui  venissero  comunicati solo prezzi minimi o solo
prezzi massimi, quelli comunicati  saranno  considerati  come  prezzi
unici.
  I  soggetti  cui  e'  fatto obbligo della comunicazione non possono
praticare prezzi superiori ai  massimi,  regolarmente  comunicati  ai
sensi del presente decreto, ne' inferiori ai minimi, ad eccezione dei
seguenti casi:
   1) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone;
   2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a
quindici giorni;
   3) bambini al di sotto di sei anni;
   4)  guide,  accompagnatori  e  interpreti  al  seguito  dei gruppi
organizzati di cui al punto 1).
  Qualora venga praticato un prezzo complessivo,  questo  non  potra'
essere  superiore  alla  somma  dei  prezzi  comunicati per i singoli
servizi offerti.