Art. 3. Comunicazione Ai soggetti di cui all'art. 2, e' fatto obbligo di comunicare secondo le procedure indicate dal successivo art. 4, i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dello schema tipo di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto. Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici. I soggetti cui e' fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi del presente decreto, ne' inferiori ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi: 1) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone; 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni; 3) bambini al di sotto di sei anni; 4) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1). Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potra' essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.