Art. 4.
                          P r o c e d u r e
  Entro il 1› marzo ed entro il 1› ottobre di ogni anno (entro il  1›
ottobre per gli stabilimenti balneari), ai soggetti di cui all'art. 2
e'  fatto  obbligo  di  comunicare  i prezzi che intendono praticare,
rispettivamente, dal 1› giugno dello stesso anno  e  dal  1›  gennaio
dell'anno successivo (dal 1› gennaio per gli stabilimenti balneari).
  La  comunicazione dei prezzi dovra' pervenire nei suddetti termini,
mediante apposito modello predisposto secondo lo schema tipo allegato
A al presente decreto, anche per il  tramite  delle  associazioni  di
categoria  previa  espressa  delega  da  parte  dei  singoli soggetti
interessati, alle regioni competenti ed  alle  province  autonome  di
Trento  e  di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati (nonche' alle
capitanerie di porto competenti per territorio, per gli  stabilimenti
balneari).
  Una  copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici
pubblici,  una  copia   vidimata   viene   restituita   al   soggetto
interessato,  una copia vidimata viene inoltrata, entro trenta giorni
dalla data di cui al 1› comma all'Enit per il tramite delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano  o  degli  enti  dalle
stesse  delegati, anche su supporto magnetico, ai fini del corretto e
tempestivo espletamento degli adempimenti di cui  all'art.  3,  punto
g), della legge 11 ottobre 1990, n. 292.
  Per  gli  esercizi  di  nuova apertura la comunicazione deve essere
effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura.  Nel  medesimo
termine  sara'  comunicata  l'eventuale  cessione dell'esercizio o la
cessazione dell'attivita'.
  La mancata o incompleta  comunicazione  entro  i  termini  previsti
comporta   l'implicita  conferma  della  validita'  della  precedente
comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione  delle  sanzioni  di
cui  al  regio  decreto-legge  24 ottobre 1935, n. 2049, e successive
modificazioni ed integrazioni,  o  della  legislazione  regionale  di
riferimento.