Art. 4. P r o c e d u r e Entro il 1 marzo ed entro il 1 ottobre di ogni anno (entro il 1 ottobre per gli stabilimenti balneari), ai soggetti di cui all'art. 2 e' fatto obbligo di comunicare i prezzi che intendono praticare, rispettivamente, dal 1 giugno dello stesso anno e dal 1 gennaio dell'anno successivo (dal 1 gennaio per gli stabilimenti balneari). La comunicazione dei prezzi dovra' pervenire nei suddetti termini, mediante apposito modello predisposto secondo lo schema tipo allegato A al presente decreto, anche per il tramite delle associazioni di categoria previa espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati, alle regioni competenti ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati (nonche' alle capitanerie di porto competenti per territorio, per gli stabilimenti balneari). Una copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici pubblici, una copia vidimata viene restituita al soggetto interessato, una copia vidimata viene inoltrata, entro trenta giorni dalla data di cui al 1 comma all'Enit per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti dalle stesse delegati, anche su supporto magnetico, ai fini del corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, punto g), della legge 11 ottobre 1990, n. 292. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Nel medesimo termine sara' comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attivita'. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validita' della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni ed integrazioni, o della legislazione regionale di riferimento.