Art. 5.
                       Pubblicita' dei prezzi
  E' fatto obbligo  di  tenere  esposta,  in  modo  ben  visibile  al
pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla
quale  siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione
vidimata di cui al precedente art. 4.
  E' fatto altresi' obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al
pubblico,  nel  luogo  di  prestazione  dei  servizi,  un  cartellino
contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti
della sopracitata tabella.
  La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni rela-
tive  in  italiano,  inglese,  francese  e  tedesco  sono predisposti
secondo le indicazioni delle regioni e  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano o degli enti delegati.