Art. 5. Pubblicita' dei prezzi E' fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata di cui al precedente art. 4. E' fatto altresi' obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopracitata tabella. La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni rela- tive in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati.