Art. 6.
                          V i g i l a n z a
  La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalita'
di cui al presente decreto compete  alle  regioni  ed  alle  province
autonome  di  Trento  e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati,
nonche', per gli stabilimenti balneari, alle capitanerie di porto.
  Il relativo regime sanzionatorio e' di competenza delle  regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, ai sensi della
normativa vigente.