Art. 6. V i g i l a n z a La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalita' di cui al presente decreto compete alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati, nonche', per gli stabilimenti balneari, alle capitanerie di porto. Il relativo regime sanzionatorio e' di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della normativa vigente.