Art. 7. Disposizioni transitorie In sede di prima applicazione del presente decreto e per il solo termine del 1 ottobre 1991, le denunce gia' presentate dai soggetti interessati ai sensi del precedente regime di prezzi assolvono l'obbligo di comunicazione. Per quanto concerne specificamente le comunicazioni dei prezzi dei servizi degli stabilimenti balneari il predetto termine e' prorogato al 1 marzo 1992.