Art. 7.
                      Disposizioni transitorie
  In sede di prima applicazione del presente decreto e  per  il  solo
termine  del 1› ottobre 1991, le denunce gia' presentate dai soggetti
interessati ai  sensi  del  precedente  regime  di  prezzi  assolvono
l'obbligo di comunicazione.
  Per  quanto concerne specificamente le comunicazioni dei prezzi dei
servizi degli stabilimenti balneari il predetto termine e'  prorogato
al 1› marzo 1992.