IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 6, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale del "Servizio sanitario nazionale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-90 concernente il personale del comparto "Servizio sanitario nazionale"; Visti gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale non medico ricompreso nell'ambito del comparto "Servizio sanitario nazionale" in precedenza indicato; Considerato che il citato art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 stabilisce che per tutte le amministrazioni comprese nel comparto "Servizio sanitario nazionale" il contingente complessivo di personale non medico del comparto da collocare in aspettativa sindacale e' dato dal rapporto di una unita' ogni 3.000 dipendenti in attivita' di servizio di ruolo, ma che in sede di prima applicazione il contingente complessivo delle aspettative sindacali in questione e' fissato in 875 unita' fino al raggiungimento del predetto rapporto (e cioe' fino a quando il numero di 875 aspettative sindacali non diventera' la risultante del rapporto di una unita' ogni 3.000 dipendenti non medici); Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, la ripartizione del contingente delle 875 aspettative sindacali in precedenza indicate deve essere operata attribuendone la quota del dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1989, "garantendo comunque, .., una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 7 ottobre 1989" ed il restante novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto; Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente complessivo delle 875 aspettative sindacali in precedenza indicate tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio di Stato, e' stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991; Considerato che, ai sensi del settimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti; Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 pubbblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego; Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale"; Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre "nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi .. marginali deroghe, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali"; Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche "in altre circostanze in cui e' necessaria la individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; Viste le note con le quali gli enti e le amministrazioni ricomprese nel comparto "Servizio sanitario nazionale" hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 in precedenza citate; Tenuto conto dei dati forniti con le predette note dagli enti interessati per l'accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non medico ricompreso nel comparto "Servizio sanitario nazionale"; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1989, che individua le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, alle quali, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, deve essere attribuita la quota del 10 per cento del contingente delle 875 aspettative sindacali riguardanti il personale non medico del comparto "Servizio sanitario nazionale"; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 nel comparto "Servizio sanitario nazionale" per il personale non medico; Considerato che e' stata raggiunta l'intesa con l'A.N.C.I. con le note n. 72466/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 e n. 4841/AS/14/5/4 del 24 luglio 1991; Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative del personale non medico del comparto "Servizio sanitario nazionale", che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato settimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, non hanno comunicato "diverse intese" sulla ripartizione delle aspettative sindacali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale non medico dipendente dagli enti e dalle amministrazioni ricompresi nel comparto "Servizio sanitario nazionale", per il quale e' consentito il collocamento in aspettativa sindacale si sensi degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, fissato in complessive 875 unita', e' ripartito, per il triennio 1991-93 in ottantotto aspettative sindacali (corrispondenti al dieci per cento del citato contingente complessivo di 875 aspettative) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale - a ciascuna delle quali, come indicato in preambolo, deve essere garantita comunque una aspettativa - ed in 787 aspettative sindacali (corrispondenti al novanta per cento del sopra indicato contingente complessivo di 875 aspettative) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "Servizio sanitario nazionale".