IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, concernente la determinazione e la composizione dei  comparti  di
contrattazione  collettiva  nel  pubblico  impiego, che, nell'art. 6,
definisce la composizione del comparto di  contrattazione  collettiva
riguardante il personale del "Servizio sanitario nazionale";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395  (recettivo  dell'accordo  intercompartimentale  per  il triennio
1988-90), che nell'art. 8  definisce  i  criteri  di  riferimento  da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della   funzione  pubblica,  per  la  determinazione  della  maggiore
rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni  e  delle
organizzazioni   sindacali,   e  che  nell'art.  9  attribuisce  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica,  il  compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni
triennio, sentite le confederazioni  e  le  organizzazioni  sindacali
interessate,   alla  ripartizione  delle  aspettative  sindacali  per
ciascun comparto  di  contrattazione  collettiva  di  cui  al  citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384, contenente il regolamento  per  il  recepimento  delle  norme
risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo sindacale per il
triennio 1988-90 concernente  il  personale  del  comparto  "Servizio
sanitario nazionale";
  Visti  gli  articoli  27  e  28  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n.  384/1990  che  hanno  dettato  nuove  disposizioni  in
materia  di  aspettative  sindacali  relativamente  al  personale non
medico  ricompreso  nell'ambito  del  comparto  "Servizio   sanitario
nazionale" in precedenza indicato;
  Considerato  che il citato art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990 stabilisce che per  tutte  le  amministrazioni
comprese  nel  comparto "Servizio sanitario nazionale" il contingente
complessivo di personale non medico  del  comparto  da  collocare  in
aspettativa  sindacale  e' dato dal rapporto di una unita' ogni 3.000
dipendenti in attivita' di servizio di ruolo, ma che in sede di prima
applicazione il contingente complessivo delle  aspettative  sindacali
in  questione  e'  fissato  in  875 unita' fino al raggiungimento del
predetto rapporto (e cioe' fino a quando il numero di 875 aspettative
sindacali non diventera' la risultante del  rapporto  di  una  unita'
ogni 3.000 dipendenti non medici);
  Considerato  che, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica  n.  384/1990,  la  ripartizione  del
contingente  delle  875  aspettative sindacali in precedenza indicate
deve essere operata attribuendone la quota del dieci per  cento  alle
confederazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, di cui al decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica
del  7 ottobre 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12
ottobre 1989, "garantendo comunque,  ..,  una  aspettativa  per  ogni
confederazione  sindacale  di  cui  al  citato decreto ministeriale 7
ottobre 1989" ed il restante novanta per  cento  alle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nel comparto;
  Ritenuto  che,  ai sensi del quarto comma dell'art. 27 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n.  384/1990,  la  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali  interessate,
d'intesa  con  l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, entro il
primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto  della  disciplina  di
cui  all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395,  deve  provvedere  alla  ripartizione  del  contingente
complessivo  delle  875  aspettative sindacali in precedenza indicate
tra le confederazioni  e  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative    sul    piano    nazionale    in   relazione   alla
rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8  del
predetto  decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della
direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre  1988,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito
di decisioni del  Consiglio  di  Stato,  e'  stata  sostituita  dalla
direttiva-circolare  n.  72549/8.93.5  dell'11 marzo 1991, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991;
  Considerato che, ai  sensi  del  settimo  comma  dell'art.  27  del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 384/1990, diverse intese
intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione  delle
aspettative  sindacali,  fermo  restando  il numero complessivo delle
stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   per   i
conseguenziali adempimenti;
  Viste  le  direttive  di  cui  alla  circolare  28 ottobre 1988, n.
24518/8.93.5 pubbblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre  1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5
dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del  18
marzo     1991,    concernenti    l'accertamento    della    maggiore
rappresentativita'  sul  piano  nazionale  delle  confederazioni   ed
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;
  Tenuto  conto  che  i  criteri  ed  i  parametri di cui alle citate
direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e  dell'11  marzo  1991  sono
stati  definiti  ai  fini  della  individuazione delle organizzazioni
sindacali legittimate a costituire  le  delegazioni  sindacali  nelle
trattative   dei  vari  comparti  di  contrattazione  collettiva  del
pubblico impiego e che in base a tale normativa sono  da  considerare
maggiormente  rappresentative  le  organizzazioni sindacali le quali,
oltre al requisito  della  minima  diffusione  territoriale,  abbiano
superato  anche  "o  quello  collegato  alla  procedura elettiva o il
criterio della consistenza associativa rilevata in base alle  deleghe
conferite  alle  amministrazioni  dai  dipendenti per la ritenuta del
contributo sindacale";
  Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre  1988
e  dell'11  marzo  1991  consentono  inoltre "nel caso di scostamenti
minimi rispetto ai discrimini quantitativi .. marginali  deroghe,  in
via  del  tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni
giustificative,   con   motivati   provvedimenti    della    pubblica
amministrazione   che  tengano  conto  delle  seguenti  variabili  di
contesto:  il  grado  di  sindacalizzazione  relativa   delle   varie
organizzazioni   sindacali   e  la  dinamica  di  crescita  di  nuove
organizzazioni sindacali";
  Considerato  che  i  criteri  ed  i  parametri  di  cui alle citate
direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991  vengono
in  rilievo,  a  norma delle stesse citate direttive-circolari, anche
"in altre circostanze in cui e' necessaria  la  individuazione  della
effettivita'   sindacale,   tenuto   conto   che  i  detti  parametri
costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali  canoni  e
parametri  sono  stati  peraltro esplicitamente richiamati dal citato
articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica  28  novembre
1990, n. 384;
  Viste le note con le quali gli enti e le amministrazioni ricomprese
nel comparto "Servizio sanitario nazionale" hanno trasmesso i dati in
riferimento  alle  direttive-circolari  del 28 ottobre 1988 e dell'11
marzo 1991 in precedenza citate;
  Tenuto conto dei dati forniti  con  le  predette  note  dagli  enti
interessati  per  l'accertamento  della  maggiore  rappresentativita'
sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi
del personale non medico ricompreso nel comparto "Servizio  sanitario
nazionale";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la  funzione pubblica del 7
ottobre 1989, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  239  del  12
ottobre  1989, che individua le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale, alle quali,  ai  sensi  del  terzo
comma  dell'art.  27  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
384/1990, deve essere attribuita  la  quota  del  10  per  cento  del
contingente  delle 875 aspettative sindacali riguardanti il personale
non medico del comparto "Servizio sanitario nazionale";
  Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in
precedenza indicata, alla ripartizione  delle  aspettative  sindacali
per  il  triennio 1991-93 nel comparto "Servizio sanitario nazionale"
per il personale non medico;
  Considerato che e' stata raggiunta l'intesa con l'A.N.C.I.  con  le
note  n. 72466/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 e n. 4841/AS/14/5/4 del 24
luglio 1991;
  Sentite   le   confederazioni   e   le   organizzazioni   sindacali
interessate,  maggiormente  rappresentative  del personale non medico
del comparto "Servizio sanitario nazionale", che, in  relazione  alle
proposte   formulate  ed  in  riferimento  al  citato  settimo  comma
dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990,
non  hanno  comunicato  "diverse  intese"  sulla  ripartizione  delle
aspettative sindacali;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7  maggio
1991,  concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale
non medico dipendente dagli enti e dalle  amministrazioni  ricompresi
nel   comparto  "Servizio  sanitario  nazionale",  per  il  quale  e'
consentito il collocamento in aspettativa sindacale  si  sensi  degli
articoli  27  e  28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
novembre  1990,  n.  384,  fissato  in  complessive  875  unita',  e'
ripartito,   per   il  triennio  1991-93  in  ottantotto  aspettative
sindacali (corrispondenti al dieci per cento del  citato  contingente
complessivo  di  875  aspettative)  in  favore  delle  confederazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  -  a
ciascuna  delle  quali,  come  indicato  in  preambolo,  deve  essere
garantita comunque una aspettativa - ed in 787 aspettative  sindacali
(corrispondenti  al  novanta per cento del sopra indicato contingente
complessivo  di  875  aspettative)  alle   organizzazioni   sindacali
maggiormente   rappresentative   sul  piano  nazionale  nel  comparto
"Servizio sanitario nazionale".