Art. 3. I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalita' previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 25 ottobre 1991 Il Ministro: TOGNOLI Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991 Registro n. 10 Turismo, foglio n. 158