Art. 3.
  I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalita'
previste   dalle  convenzioni  relative  all'attuazione  dei  singoli
progetti  da  stipularsi  entro  novanta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 25 ottobre 1991
                                                 Il Ministro: TOGNOLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Registro n. 10 Turismo, foglio n. 156