Art. 2. 
                       Arredamento scolastico 
  1. Per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed urgente
il Ministero della pubblica istruzione e'  autorizzato  a  provvedere
all'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine
e grado. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  in  aggiunta  alle  autorizzazioni
legislative vigenti, e' autorizzata la spesa di lire 5  miliardi  per
l'anno 1991, di lire 20  miliardi  per  l'anno  1992  e  di  lire  15
miliardi per l'anno 1993. 
  3.  Il  Ministero   della   pubblica   istruzione   ripartisce   lo
stanziamento di cui al comma 2 tra i  provveditori  agli  studi,  che
provvedono all'acquisto degli arredamenti. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991,
all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: 
    a) "Partecipazione all'Esposizione  universale  di  Siviglia  del
1992", per lire 5 miliardi per l'anno 1991 e per lire 10 miliardi per
l'anno 1992; 
    b)  "Azioni  positive  per  lo   sviluppo   della   imprenditoria
femminile", per lire 5  miliardi  per  l'anno  1992  e  per  lire  10
miliardi per l'anno 1993; 
    c) "Interventi per le politiche giovanili", per lire  5  miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993.