Art. 2. Arredamento scolastico 1. Per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed urgente il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a provvedere all'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado. 2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni legislative vigenti, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 20 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993. 3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi, che provvedono all'acquisto degli arredamenti. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: a) "Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992", per lire 5 miliardi per l'anno 1991 e per lire 10 miliardi per l'anno 1992; b) "Azioni positive per lo sviluppo della imprenditoria femminile", per lire 5 miliardi per l'anno 1992 e per lire 10 miliardi per l'anno 1993; c) "Interventi per le politiche giovanili", per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.