Art. 3. 
                  Interventi di piccola manutenzione 
  1.  Per  assicurare  l'immediatezza  degli  interventi  di  piccola
manutenzione dei locali scolastici, le istituzioni  scolastiche  sono
autorizzate a provvedere direttamente con  le  modalita',  in  quanto
compatibili,   previste   per   gli   acquisti    dalle    istruzioni
amministrativo-contabili emanate ai sensi  dell'articolo  25,  ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 
416. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1  per  l'anno  1990  e'  iscritto  un
apposito stanziamento nello stato di previsione del  Ministero  della
pubblica istruzione, determinato in lire 50 miliardi. 
  3. I  provveditori  agli  studi  assegnano  i  fondi  alle  singole
istituzioni scolastiche, secondo  modalita'  stabilite  dal  Ministro
della pubblica istruzione. 
  4. All'onere di lire  50  miliardi  derivante  dall'attuazione  del
presente articolo nell'anno 1990 si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
parzialmente utilizzando  l'accantonamento  "Proroga  fiscalizzazione
dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".