Art. 3. Interventi di piccola manutenzione 1. Per assicurare l'immediatezza degli interventi di piccola manutenzione dei locali scolastici, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a provvedere direttamente con le modalita', in quanto compatibili, previste per gli acquisti dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 2. Ai fini di cui al comma 1 per l'anno 1990 e' iscritto un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, determinato in lire 50 miliardi. 3. I provveditori agli studi assegnano i fondi alle singole istituzioni scolastiche, secondo modalita' stabilite dal Ministro della pubblica istruzione. 4. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".