Art. 5. 
               Interventi per l'edilizia universitaria 
  1. Le universita' e gli istituti di istruzione superiore  di  grado
universitario  possono  contrarre  mutui  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti e con gli istituti di credito che verranno  individuati  con
decreto del Ministro del tesoro,  da  emanarsi  entro  trenta  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per  la
realizzazione degli interventi previsti  dall'articolo  1,  comma  3,
della legge 25 giugno 1985, n. 331. 
  2. A garanzia di tali mutui  le  istituzioni  di  cui  al  comma  1
possono rilasciare delegazioni di pagamento a  valere  sulle  entrate
indicate al comma 3, o altro tipo  di  garanzia  che  le  istituzioni
stesse,  nell'ambito  della   propria   autonomia,   ritenessero   di
rilasciare. 
  3. Per il calcolo del limite dell'onere complessivo di ammortamento
annuo dei mutui  che  le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  possono
contrarre, previsto dall'articolo 7, comma 5, della  legge  9  maggio
1989, n. 168, si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a  ciascuna
istituzione trasferiti ai sensi della lettera b) del  comma  2  dello
stesso  articolo  7,  anche  delle  entrate  derivanti  da  tasse   e
soprattasse. 
  4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei  predetti  mutui
le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  possono  utilizzare  anche  i
finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo  7,
comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 
  5.  I  finanziamenti  concessi   per   l'edilizia   in   attuazione
dell'articolo 7, comma 8, della  legge  22  dicembre  1986,  n.  910,
possono  essere  impiegati  anche  per  interventi  di   manutenzione
straordinaria su beni immobili, utilizzati a qualsiasi  titolo  dalle
predette istituzioni per i propri compiti istituzionali. 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  connesse  all'attuazione  del
presente decreto.