Art. 2.
  1.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a
lire 200 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del   tesoro   per   il   1990,   all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento: "Interventi vari di competenza del Ministero  degli
affari  esteri,  ivi  compresi  il  riordinamento  del  Ministero, il
potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed  i  provvedimenti
in campo sociale e culturale all'estero".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI