Art. 3.
Condizioni di carattere generale
1. Alle apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua non si
applicano le presenti disposizioni qualora le stesse siano destinate
ad esclusivo servizio di impianti tecnologici ed
elettrodomestici,ovvero quando da esse si diparta una rete
indipendente da quella che alimenta l'uso potabile. In questo caso
deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non
ritorno dell'acqua trattata nella rete potabile.
2. Nessuna delle apparecchiature destinate alla correzione delle
caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche delle acque
potra' essere propagandata o venduta sotto la voce generica di
"depuratore d'acqua", ma solo con la precisa indicazione della
specifica azione svolta (es. addolcitore). Sui fogli illustrativi
delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata, a cura del
produttore, la conformita' alle presenti istruzioni mediante la frase
"apparecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque
potabili".
3. Trovano applicazione le disposizioni della legge 5 marzo 1990,
n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".
4. Al fine della tutela della salute degli utenti sono ammesse solo
quelle apparecchiature che rispettino le condizioni di carattere
generale elencate nel seguito e quelle di carattere speciale di cui
al successivo art. 4:
a) ammissibilita' dei soli trattamenti che consentano di
rispettare i limiti previsti per i parametri riportati nell'allegato
I del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988; ed, in
particolare per quanto riguarda l'addolcimento, di quanto indicato
nella tabella F;
b) ubicazione delle apparecchiature in locali igienicamente
idonei;
c) rispondenza alla normativa vigente dei materiali utilizzati
per la costruzione delle parti di apparecchiatura destinate al
contatto con l'acqua;
d) presenza di contatore a monte delle apparecchiature nonche' di
punti di prelievo per analisi prima e dopo le apparecchiature di
trattamento;
e) presenza di sistema di by-pass automatico o di un sistema di
by-pass manuale;
f) presenza di un dispositivo in grado di assicurare il non
ritorno dell'acqua;
g) presenza di un documento tecnico dal quale risultino
chiaramente la descrizione dell'apparecchiatura, i principi del suo
funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di intercettazione,
i rubinetti di presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento
attinente la funzionalita' dell'apparecchiatura stessa;
h) disponibilita' di un manuale di manutenzione con chiare
istruzioni per l'uso; in particolare devono essere indicati per le
componenti soggette a saturazione e/o esaurimento, le modalita' ed i
parametri per la loro sostituzione; su tale manuale dovra' essere
dichiarata la conformita' dell'apparecchiatura alle presenti
istruzioni;
i) installazione dell'apparecchiatura da parte di personale
qualificato secondo le regole dell'arte e collaudo da parte
dell'installatore con certificazione di corretto montaggio, secondo
le istruzioni del costruttore;
l) notifica dell'installazione dell'impianto all'unita' sanitaria
locale di competenza.
Nota all'articolo 3:
- Per il D.P.R. n. 236/1988 si veda nelle premesse al
decreto qui pubblicato.