Art. 4. 
                   Condizioni di carattere speciale 
 
1. Addolcitori a scambio ionico. 
  Per  detti  addolcitori  debbono  venire  osservate  le   ulteriori
seguenti condizioni: 
    a) le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo  per
la rigenerazione automatica, che deve venire effettuata  almeno  ogni
quattro giorni; 
    b)  le  apparecchiature  devono  essere  dotate  di  un   sistema
automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione; in  difetto,
le apparecchiature devono essere  dotate  di  un  idoneo  sistema  di
post-disinfezione continua; 
    c)   qualora   per   i   sistemi   di   autodisinfezione   o    d
post-disinfezione siano previste modalita' diverse  dall'impiego  del
cloro o di suoi composti (nonche' dell'impiego  di  lampade  a  raggi
U.V., limitatamente alla post-disinfezione), dette modalita' dovranno
essere  approvate  dal  Ministero  della  sanita'  sulla  base  della
rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato I; 
    d) le apparecchiature devono  essere  dotate  di  un  sistema  di
miscelazione dell'acqua originaria con quella  trattata  al  fine  di
mantenere la durezza ai punti d'uso nell'ambito  di  quanto  previsto
dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  236/1988,  ed  il
contenuto in sodioioni non eccedente complessivamente  il  limite  di
150 mg/1 come Na; 
    e) le resine e gli altri scambiatori di  ioni  devono  rispondere
alle  prescrizioni  previste  per  i  tipi   utilizzati   nel   campo
alimentare. 
2. Dosatori di reagenti chimici. 
  Per i dosatori di  reagenti  chimici  devono  essere  osservate  le
ulteriori seguenti condizioni: 
    a) il dosaggio dei reagenti chimici deve risultare  proporzionale
alla portata da trattare in qualsiasi condizione di esercizio; 
    b) i reagenti devono  rispondere  alle  prescrizioni  di  purezza
previste per l'utilizzazione in campo alimentare  o  nel  trattamento
delle acque potabili; 
    c) le  confezioni  di  prodotti  impiegati  devono  riportare  in
etichetta la composizione quali-quantitativa,  nonche'  il  campo  di
impiego del prodotto; 
    d) le concentrazioni nell'acqua in uscita dall'impianto dei  vari
cationi ed  anioni  aggiunti  non  devono  superare  i  valori-limite
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988. 
3. Apparecchi ad osmosi inversa. 
  Per gli apparecchi ad osmosi inversa  devono  essere  osservate  le
ulteriori seguenti condizioni: 
    a) il funzionamento deve essere completamente automatizzato; 
    b) deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare  il
non ritorno dell'acqua anche sullo scarico; 
    c) le membrane e gli altri componenti  dell'impianto  a  contatto
con l'acqua  devono  rispondere  alle  prescrizioni  previste  per  i
materiali destinati a  venire  a  contatto  con  gli  alimenti  e  le
bevande; 
    d) qualora sia previsto un serbatoio  di  raccolta  a  valle  del
trattamento,  l'impianto  deve  essere  dotato  di  un   sistema   di
disinfezione continua, preferibilmente a base  di  cloro  o  di  suoi
composti o mediante l'impiego di lampade a raggi U.V.; 
    e) qualora per la disinfezione continua siano previste  modalita'
diverse da quelle teste' riportate, dette modalita'  dovranno  essere
approvate dal Ministero della sanita' sulla base delle rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I; 
    f) nel pretrattamento  delle  acque  sottoposte  al  processo  di
osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo e microfiltri; 
    g) le sostanze utilizzate nel  pretrattamento  devono  rispondere
alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione  nel  campo
alimentare o nel trattamento delle acque potabili. 
4. Filtri meccanici. 
  Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete  sintetica  o
metallica in grado di trattenere particelle sospese di dimensioni non
inferiori ai 50 micron. 
  I   filtri   meccanici   devono   essere    facilmente    lavabili,
automaticamente o manualmente. 
5. Sistemi fisici. 
  Nell'attuale situazione di  mancanza  di  una  normativa  nazionale
organica volta a limitare l'esposizione  della  popolazione  a  campi
elettromagnetici non ionizzanti, si stabilisce che all'esterno,  a  5
cm di distanza  da  detti  dispositivi,  non  siano  mai  superati  i
seguenti valori: 
    

        Grandezze fisiche                Valori limite (di picco)
                 -                                    -
   a) campi magnetici statici ed         B = 1 mT
      a frequenze fino a 50 Hz           (pari a 10 G, 800 A/m)
   b) campi elettrici statici ed         E = 5kV/m
      a frequenze sino a 50 Hz
   c) campi elettromagnetici             E = 300 V/m; B = 2 nT
      a frequenze superiori a 50 Hz      (pari a 20 mG, 1,6 A/m)

    
   La  rispondenza  di  cui  al  precedente   comma   dovra'   essere
certificata da istituti pubblici o privati di comprovata  competenza,
italiani o di Paesi della Comunita' economica europea. 
  Per i sistemi fisici non e' richiesta la presenza di un contatore a
monte. 
  L'ammissibilita' al punto di vista sanitario  non  sottointende  un
riconoscimento di efficacia delle apparecchiature in oggetto, sui cui
principi di funzionamento e sulla cui utilita' pratica antincrostante
e disincrostante le ricerche  in  corso  non  sono  ancora  giunte  a
risultati conclusivi. 
6. Filtri a struttura composita. 
  Potranno essere  approvati  dal  Ministero  della  sanita'  qualora
risulti,  mediante  adeguata   documentazione   la   rispondenza   al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I.