Art. 4.
Condizioni di carattere speciale
1. Addolcitori a scambio ionico.
Per detti addolcitori debbono venire osservate le ulteriori
seguenti condizioni:
a) le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo per
la rigenerazione automatica, che deve venire effettuata almeno ogni
quattro giorni;
b) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema
automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione; in difetto,
le apparecchiature devono essere dotate di un idoneo sistema di
post-disinfezione continua;
c) qualora per i sistemi di autodisinfezione o d
post-disinfezione siano previste modalita' diverse dall'impiego del
cloro o di suoi composti (nonche' dell'impiego di lampade a raggi
U.V., limitatamente alla post-disinfezione), dette modalita' dovranno
essere approvate dal Ministero della sanita' sulla base della
rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato I;
d) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema di
miscelazione dell'acqua originaria con quella trattata al fine di
mantenere la durezza ai punti d'uso nell'ambito di quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988, ed il
contenuto in sodioioni non eccedente complessivamente il limite di
150 mg/1 come Na;
e) le resine e gli altri scambiatori di ioni devono rispondere
alle prescrizioni previste per i tipi utilizzati nel campo
alimentare.
2. Dosatori di reagenti chimici.
Per i dosatori di reagenti chimici devono essere osservate le
ulteriori seguenti condizioni:
a) il dosaggio dei reagenti chimici deve risultare proporzionale
alla portata da trattare in qualsiasi condizione di esercizio;
b) i reagenti devono rispondere alle prescrizioni di purezza
previste per l'utilizzazione in campo alimentare o nel trattamento
delle acque potabili;
c) le confezioni di prodotti impiegati devono riportare in
etichetta la composizione quali-quantitativa, nonche' il campo di
impiego del prodotto;
d) le concentrazioni nell'acqua in uscita dall'impianto dei vari
cationi ed anioni aggiunti non devono superare i valori-limite
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.
3. Apparecchi ad osmosi inversa.
Per gli apparecchi ad osmosi inversa devono essere osservate le
ulteriori seguenti condizioni:
a) il funzionamento deve essere completamente automatizzato;
b) deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il
non ritorno dell'acqua anche sullo scarico;
c) le membrane e gli altri componenti dell'impianto a contatto
con l'acqua devono rispondere alle prescrizioni previste per i
materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e le
bevande;
d) qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle del
trattamento, l'impianto deve essere dotato di un sistema di
disinfezione continua, preferibilmente a base di cloro o di suoi
composti o mediante l'impiego di lampade a raggi U.V.;
e) qualora per la disinfezione continua siano previste modalita'
diverse da quelle teste' riportate, dette modalita' dovranno essere
approvate dal Ministero della sanita' sulla base delle rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I;
f) nel pretrattamento delle acque sottoposte al processo di
osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo e microfiltri;
g) le sostanze utilizzate nel pretrattamento devono rispondere
alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione nel campo
alimentare o nel trattamento delle acque potabili.
4. Filtri meccanici.
Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o
metallica in grado di trattenere particelle sospese di dimensioni non
inferiori ai 50 micron.
I filtri meccanici devono essere facilmente lavabili,
automaticamente o manualmente.
5. Sistemi fisici.
Nell'attuale situazione di mancanza di una normativa nazionale
organica volta a limitare l'esposizione della popolazione a campi
elettromagnetici non ionizzanti, si stabilisce che all'esterno, a 5
cm di distanza da detti dispositivi, non siano mai superati i
seguenti valori:
Grandezze fisiche Valori limite (di picco)
- -
a) campi magnetici statici ed B = 1 mT
a frequenze fino a 50 Hz (pari a 10 G, 800 A/m)
b) campi elettrici statici ed E = 5kV/m
a frequenze sino a 50 Hz
c) campi elettromagnetici E = 300 V/m; B = 2 nT
a frequenze superiori a 50 Hz (pari a 20 mG, 1,6 A/m)
La rispondenza di cui al precedente comma dovra' essere
certificata da istituti pubblici o privati di comprovata competenza,
italiani o di Paesi della Comunita' economica europea.
Per i sistemi fisici non e' richiesta la presenza di un contatore a
monte.
L'ammissibilita' al punto di vista sanitario non sottointende un
riconoscimento di efficacia delle apparecchiature in oggetto, sui cui
principi di funzionamento e sulla cui utilita' pratica antincrostante
e disincrostante le ricerche in corso non sono ancora giunte a
risultati conclusivi.
6. Filtri a struttura composita.
Potranno essere approvati dal Ministero della sanita' qualora
risulti, mediante adeguata documentazione la rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I.