Art. 5.
Altre disposizioni
1. Filtri a carbone attivo.
In considerazione dei documentati rischi di proliferazione
batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti, i semplici
filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi per il trattamento
domestico delle acque potabili, a meno che non siano integrati con
altri materiali o dispositivi atti ad eliminare gli inconvenienti da
essi presentati. In tal caso essi rientrano fra quelli di cui
all'art. 4, comma 6.
2. Altre autorita' sanitarie competenti al rilascio di idoneita'.
Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo precedente, sono
ammesse le apparecchiature riconosciute idonee dalle competenti
autorita' sanitarie degli altri Paesi della Comunita' economica
europea, indipendentemente dalla tipologia alla quale appartengono.
3. Altre tipologie di apparecchiature.
Altre tipologie di apparecchiature non previste nelle presenti
disposizioni ed utilizzabili per il trattamento domestico delle acque
potabili potranno essere approvate dal Ministero della sanita'
qualora risulti, mediante adeguata documentazione, la rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I.
4. Doppia rete idrica.
Negli stabili di nuova costruzione ed in quelli sottoposti a
globale ristrutturazione e' da perseguire la soluzione della doppia
rete, di cui una destinata ad uso tecnologico e l'altra ad uso
potabile, alimentata con acqua potabile non trattata.