Art. 6.
Controlli
1. L'autorita' sanitaria centrale e periferica puo', in qualsiasi
momento, controllare la rispondenza delle apparecchiature alle
presenti disposizioni, adottando o promuovendo l'adozione delle
sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236.
Nota all'articolo 6:
- Per il D.P.R. n. 236/1988 si veda nelle premesse al
decreto qui pubblicato.