Art. 7.
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore sei mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. All'adeguamento delle apparecchiature esistenti alle presenti
disposizioni dovra' provvedersi entro dodici mesi decorrenti
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 dicembre 1990
Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1991
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 167