Art. 3.
                Disponibilita' e sedi dei trattamenti
  1.  I servizi per le tossicodipendenze assicurano la disponibilita'
del trattamento farmacologico  con  farmaci  sostitutivi  nell'ambito
delle  varie  forme  di  assistenza di carattere medico, psicologico,
sociale e riabilitativo.
  2.  L'impiego  di  farmaci  sostitutivi  e' attivato e condotto dal
personale medico dei servizi per le tossicodipendenze competenti  per
territorio e, per quanto di loro competenza, delle apposite strutture
ospedaliere e universitarie.