Art. 3. Disponibilita' e sedi dei trattamenti 1. I servizi per le tossicodipendenze assicurano la disponibilita' del trattamento farmacologico con farmaci sostitutivi nell'ambito delle varie forme di assistenza di carattere medico, psicologico, sociale e riabilitativo. 2. L'impiego di farmaci sostitutivi e' attivato e condotto dal personale medico dei servizi per le tossicodipendenze competenti per territorio e, per quanto di loro competenza, delle apposite strutture ospedaliere e universitarie.