Art. 7. 
                        Fallimento del cedente 
  1. L'efficacia della cessione verso i terzi prevista  dall'articolo
5, comma 1, non e'  opponibile  al  fallimento  del  cedente,  se  il
curatore prova che il cessionario conosceva lo  stato  di  insolvenza
del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento
del cessionario al cedente sia  stato  eseguito  nell'anno  anteriore
alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della  scadenza  del
credito ceduto. 
  2. Il curatore del  fallimento  del  cedente  puo'  recedere  dalle
cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti  non  ancora
sorti alla data della sentenza dichiarativa. 
  3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il
corrispettivo pagato dal  cessionario  al  cedente  per  le  cessioni
previste nel comma 2. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 21 febbraio 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI