Art. 11.
  1. Quando l'attivita' di mediazione sia esercitata da una societa',
i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono  essere  posseduti  dai
legali  o  dal  legale rappresentante della societa' stessa ovvero da
colui che e' preposto dalla societa' a tale ramo d'attivita'.
  2.  La  domanda di iscrizione deve essere presentata alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della  provincia  nel
cui territorio ha sede legale la societa'.
  3.  La  societa'  e'  tenuta a comunicare alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le eventuali  variazioni  del  o
dei  rappresentanti  legali  ovvero  dell'institore, nonche' di tutti
coloro che concludono affari per suo conto.