Art. 11. 1. Quando l'attivita' di mediazione sia esercitata da una societa', i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della societa' stessa ovvero da colui che e' preposto dalla societa' a tale ramo d'attivita'. 2. La domanda di iscrizione deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio ha sede legale la societa'. 3. La societa' e' tenuta a comunicare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni del o dei rappresentanti legali ovvero dell'institore, nonche' di tutti coloro che concludono affari per suo conto.