Art. 12.
  1.  Qualora il soggetto iscritto nel ruolo trasferisca la residenza
in  altra  provincia,  deve  chiedere,  entro  novanta  giorni  dalla
fissazione  della  sua  nuova  sede,  l'iscrizione  nel  ruolo  della
circoscrizione camerale nella quale fissa la  propria  residenza.  In
tal  caso  la  commissione  di  cui  all'art. 7 competente provvede a
chiedere alla commissione della provincia di provenienza la  relativa
documentazione.
  2.  Ove  risulti  il  possesso dei requisiti la commissione concede
l'iscrizione   provvedendo   contemporaneamente   a   richiedere   la
cancellazione dell'istante dal ruolo di provenienza.
  3.  La  commissione  che effettua la cancellazione annota nel ruolo
che questa avviene per trasferimento.