Art. 13. 1. Gli agenti iscritti da almeno un triennio in una sezione del ruolo possono, a domanda, essere iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti, corrispondente alla loro specializzazione, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Con le stesse modalita' possono essere inclusi negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.