Art. 13.
  1.  Gli  agenti  iscritti  da almeno un triennio in una sezione del
ruolo possono, a domanda, essere iscritti  nel  ruolo  dei  periti  e
degli  esperti,  corrispondente  alla  loro  specializzazione, tenuto
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  2. Con le stesse modalita' possono essere inclusi negli elenchi dei
consulenti tecnici presso i tribunali.