Art. 14. 1. La licenza di cui all'art. 115 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' richiesta per gli agenti e le imprese comunque organizzate che alla mediazione e alle attivita' complementari o necessarie per la conclusione dell'affare affiancano l'esercizio di altre attivita' individuate dall'art. 205, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Tale licenza deve essere riferita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge, esclusivamente alle predette altre attivita'.
Note all'art. 14: - L'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773/1931, e' cosi' formulato: "Art. 115. - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzia di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. (*) Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente per locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza". - L'art. 205 del R.D. n. 635/1940 al primo comma reca la definizione delle agenzie pubbliche o uffici pubblici citati nell'art. 115 del R.D. n. 773/1931, il cui testo e' stato sopra trascritto. Per il secondo comma ha invece cosi' disposto: "Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie di compravendita o di locazione di immobili; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicita' e simili". -------- (*) Per la disciplina dell'attivita' dei mediatori vedi l'art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il quale esclude per l'esercizio di detta attivita' la licenza di cui all'art. 115 sopra riportata.