Art. 14.
  1.  La  licenza  di  cui  all'art.  115 del testo unico di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n.   773,  e'
richiesta  per  gli agenti e le imprese comunque organizzate che alla
mediazione  e  alle  attivita'  complementari  o  necessarie  per  la
conclusione  dell'affare  affiancano  l'esercizio  di altre attivita'
individuate dall'art. 205, comma 2, del regio decreto 6 maggio  1940,
n.  635.  Tale  licenza  deve  essere riferita, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della legge, esclusivamente alle predette altre attivita'.
 
          Note all'art. 14:
             -  L'art.  115  del  testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con  regio  decreto  n.  773/1931,  e'
          cosi' formulato:
             "Art.  115.  - Non possono aprirsi o condursi agenzie di
          prestiti su pegno o altre  agenzie  di  affari,  quali  che
          siano  l'oggetto  e la durata, anche sotto forma di agenzia
          di vendita, di esposizioni, mostre o  fiere  campionarie  e
          simili, senza licenza del questore.
             La  licenza  e'  necessaria  anche  per  l'esercizio del
          mestiere di sensale o di intromettitore. (*)
             Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese
          le agenzie per la  raccolta  di  informazioni  a  scopo  di
          divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
             La  licenza  vale  esclusivamente  per  locali  in  essa
          indicati.
             E' ammessa la rappresentanza".
             - L'art. 205 del R.D. n. 635/1940 al primo comma reca la
          definizione  delle  agenzie  pubbliche  o  uffici  pubblici
          citati  nell'art. 115 del R.D. n. 773/1931, il cui testo e'
          stato sopra trascritto. Per  il  secondo  comma  ha  invece
          cosi'  disposto:  "Ricadono  sotto  il  disposto del citato
          articolo i  commissionari,  i  mandatari,  i  piazzisti,  i
          sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per
          esercizi   od   agenzie   autorizzati;   le   agenzie    di
          compravendita  o  di  locazione di immobili; le agenzie per
          abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di
          viaggi,  di  pubblici  incanti; gli uffici di pubblicita' e
          simili".
          --------
             (*)  Per la disciplina dell'attivita' dei mediatori vedi
          l'art. 5 della legge 3  febbraio  1989,  n.  39,  il  quale
          esclude  per  l'esercizio  di detta attivita' la licenza di
          cui all'art. 115 sopra riportata.