Art. 15. 
  1. I corsi preparatori di cui all'art.  2,  comma  3,  lettera  e),
della legge, sono istituiti dalle regioni o, previo riconoscimento di
queste,  dalle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura o da soggetti di cui all'art. 5 della legge  21  dicembre
1978, n. 845.  Tali  corsi  devono  essere  organizzati  almeno  ogni
semestre e devono prevedere  un  numero  minimo  di  ottanta  ore  di
insegnamento da svolgersi al massimo in  un  semestre.  Il  piano  di
studi deve obbligatoriamente contenere le materie oggetto delle prove
d'esame. 
 
          Nota all'art. 15:
             -   Il   testo  dell'art.  5  della  legge  n.  845/1978
          (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il
          seguente:
             "Art.  5. - Le regioni, in conformita' a quanto previsto
          dai  programmi   regionali   di   sviluppo,   predispongono
          programmi  pluriennali e piani annuali di attuazione per le
          attivita' di formazione professionale.
             L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti
          e' realizzata:
               a)  direttamente nelle strutture pubbliche, che devono
          essere interamente  utilizzate,  anche  operando,  ove  sia
          necessario,  il  loro  adeguamento strutturale e funzionale
          agli obiettivi del piano;
               b)  mediante  convenzione, nelle strutture di enti che
          siano emanazione  o  delle  organizzazioni  democratiche  e
          nazionali   dei   lavoratori   dipendenti,  dei  lavoratori
          autonomi,  degli  imprenditori  o   di   associazioni   con
          finalita'   formative  e  sociali,  o  di  imprese  e  loro
          consorzi, o del movimento cooperativo.
             Gli  enti  di  cui  alla lettera b) del comma precedente
          devono possedere, per essere ammessi  al  finanziamento,  i
          seguenti requisiti:
              1) avere come fine la formazione professionale;
              2)  disporre  di  strutture,  capacita' organizzativa e
          attrezzature idonee;
              3) non perseguire scopi di lucro;
              4) garantire il controllo sociale delle attivita';
              5) applicare per il personale il contratto nazionale di
          lavoro di categoria;
              6)  rendere  pubblico  il  bilancio annuale per ciascun
          centro di attivita';
              7)  accettare  il  controllo  della  regione,  che puo'
          effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo
          dei finanziamenti erogati.
             Le  regioni  possono  altresi' stipulare convenzioni con
          imprese o loro consorzi per la realizzazione  di  corsi  di
          formazione,      aggiornamento,      riqualificazione     e
          riconversione, nel rispetto di quanto stabilito  ai  numeri
          2) e 7) del comma precedente.
             Le  convenzioni  di cui al presente articolo sono esenti
          da ogni tipo di imposta o tassa.
             Fino  all'entrata  in vigore del nuovo ordinamento degli
          enti locali, le convenzioni di  cui  al  presente  articolo
          sono stipulate dalle regioni".