Art. 16. 
  1. La commissione esaminatrice,  nominata  per  ciascun  corso  dal
presidente  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, e' presieduta da un membro della giunta camerale  ed  e'
composta dal segretario generale o suo delegato e da tre  docenti  di
scuola secondaria di secondo grado delle materie oggetto della  prova
d'esame  e  da  due  agenti  scelti  fra  i  membri  effettivi  della
commissione di cui  all'art.  6.  Le  funzioni  di  segretario  della
commissione  sono  esercitate  da  un  funzionario  della  camera  di
commercio di qualifica non inferiore alla settima.