Art. 17.
  1. I moduli o formulari indicati nell'art. 5, comma 4, della legge,
devono essere chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi
della  buona  fede contrattuale. Non possono essere utilizzati se non
recano gli estremi della iscrizione nel ruolo dell'agente o, nel caso
trattasi  di  societa', del legale o dei legali rappresentanti ovvero
del preposto.