Art. 18.
  1.  L'agente  che  viola  i  suoi  doveri  e manca a qualcuno degli
obblighi che la legge gli impone per la  sua  attivita'  e'  soggetto
alle seguenti sanzioni disciplinari:
    a) la sospensione;
    b) la cancellazione;
    c) la radiazione.
  2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge e dal
presente   regolamento   sono   irrogate   dall'ufficio   provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge
24  novembre  1981,  n.  689  e  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio 1982, n. 571, ed i proventi sono devoluti allo
Stato.
 
          Note all'art. 18:
             -  La legge n. 689/1981, contenente modifiche al sistema
          penale, tratta, tra l'altro, della depenalizzazione e della
          disciplina dell'illecito amministrativo.
             -  Il D.P.R. n. 571/1982 contiene norme per l'attuazione
          degli articoli 15, ultimo comma,  e  17,  penultimo  comma,
          della legge n.  689/1981 sopra indicata.