Art. 18. 1. L'agente che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attivita' e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) la sospensione; b) la cancellazione; c) la radiazione. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento sono irrogate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Note all'art. 18: - La legge n. 689/1981, contenente modifiche al sistema penale, tratta, tra l'altro, della depenalizzazione e della disciplina dell'illecito amministrativo. - Il D.P.R. n. 571/1982 contiene norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge n. 689/1981 sopra indicata.