Art. 19.
  1. La cancellazione dal ruolo e' pronunciata:
    a)  nei  casi di incompatibilita' riportati nell'art. 5, comma 3,
della legge;
    b)  quando  viene  a mancare uno dei requisiti o delle condizioni
previsti dall'art. 2, comma 3, della legge;
    c) su richiesta dell'interessato.
  2. La radiazione dal ruolo si verifica:
    a)  nei  confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il
normale andamento del mercato;
    b)  nei  confronti  degli  agenti che, nel periodo di sospensione
loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio;
    c)  nei  confronti  di coloro ai quali sia stata irrogata per tre
volte la misura della sospensione.
 3.  La  sospensione  e'  inflitta per un periodo non superiore a sei
mesi, nei casi meno gravi di cui alla lettera a) del comma  2  e  nei
casi  di  irregolarita'  accertate  nell'esercizio  dell'attivita' di
mediazione.
  4.  In  caso  di  assunzione della qualita' di imputato per uno dei
delitti indicati nell'art. 2, comma 3, lettera f),  della  legge,  la
sospensione  dall'esercizio  dell'attivita' puo' essere disposta fino
al termine del giudizio nei suoi confronti.