Art. 19. 1. La cancellazione dal ruolo e' pronunciata: a) nei casi di incompatibilita' riportati nell'art. 5, comma 3, della legge; b) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma 3, della legge; c) su richiesta dell'interessato. 2. La radiazione dal ruolo si verifica: a) nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato; b) nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio; c) nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione. 3. La sospensione e' inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi meno gravi di cui alla lettera a) del comma 2 e nei casi di irregolarita' accertate nell'esercizio dell'attivita' di mediazione. 4. In caso di assunzione della qualita' di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 2, comma 3, lettera f), della legge, la sospensione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere disposta fino al termine del giudizio nei suoi confronti.