Art. 2. 1. Il presente regolamento non si applica ai mediatori marittimi, ai mediatori pubblici, agli agenti di cambio, agli esercenti attivita' di intermediazione nei servizi turistici, e a coloro che esercitano attivita' di intermediazione nei servizi assicurativi; alle predette categorie continuano ad applicarsi, rispettivamente, la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni; la legge 30 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 29 maggio 1967, n. 402, e successive modificazioni; l'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e le successive leggi regionali, la legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' le relative disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione.