Art. 2.
  1.  Il  presente regolamento non si applica ai mediatori marittimi,
ai  mediatori  pubblici,  agli  agenti  di  cambio,  agli   esercenti
attivita'  di  intermediazione  nei servizi turistici, e a coloro che
esercitano attivita' di  intermediazione  nei  servizi  assicurativi;
alle predette categorie continuano ad applicarsi, rispettivamente, la
legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni; la legge  30
marzo  1913,  n.  272,  e successive modificazioni e integrazioni; la
legge 29 maggio 1967, n. 402, e successive  modificazioni;  l'art.  9
della  legge  17 maggio 1983, n. 217 e le successive leggi regionali,
la legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' le  relative  disposizioni
regolamentari di esecuzione e di attuazione.