Art. 20.
  1.  L'adozione  dei  provvedimenti  disciplinari e' preceduta dalla
citazione dell'interessato a comparire davanti alla  giunta  camerale
con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni.
  2.  Del  procedimento  disciplinare  va  redatto  apposito processo
verbale sottoscritto dal presidente e dal  segretario.  La  decisione
motivata  viene  comunicata  all'interessato  entro i quindici giorni
successivi dalla data stessa mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
  3.  Le  deliberazioni  relative  ai provvedimenti disciplinari sono
affisse all'albo camerale.
  4.  La cancellazione dal ruolo di cui ai punti a) e b) dell'art. 19
e'   pronunciata   previa    comunicazione    all'interessato,    con
l'assegnazione  di  un termine non inferiore a quindici giorni per le
controdeduzioni.
  5.  Nel  caso  specifico  dall'art.  19,  comma  1,  lettera c), la
commissione di cui all'art. 7 della  legge  provvede  entro  sessanta
giorni dalla richiesta.
  6.  L'agente  cancellato  dal ruolo puo' essere nuovamente iscritto
purche' provi  che  e'  venuta  a  cessare  la  causa  che  ne  aveva
determinato la cancellazione.
  7.  Il  ricorso proposto dall'interessato alla commissione centrale
contro i provvedimenti disciplinari adottati, ha effetto  sospensivo.