Art. 21.
  1.  Fatte salve le sanzioni disciplinari, l'agente che si avvale di
moduli o formulari per  l'esercizio  della  propria  attivita'  senza
ottemperare  al deposito di cui all'art. 5 della legge, e' punito con
la sanzione di lire tremilioni.
  2.  L'agente  che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli
depositati e' punito con la sanzione di lire unmilione.