Art. 21. 1. Fatte salve le sanzioni disciplinari, l'agente che si avvale di moduli o formulari per l'esercizio della propria attivita' senza ottemperare al deposito di cui all'art. 5 della legge, e' punito con la sanzione di lire tremilioni. 2. L'agente che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati e' punito con la sanzione di lire unmilione.