Art. 22.
  1.   Nell'applicazione  dell'art.  9  della  legge  le  commissioni
provinciali istituite ai sensi dell'art. 7  della  legge,  provvedono
all'iscrizione  nel  nuovo ruolo degli agenti dopo aver verificato la
sussistenza dei requisiti  richiesti  per  la  permanenza  nel  ruolo
disciplinato dall'abrogata legge 21 marzo 1958, n. 253.
 
          Nota all'art. 22:
             -  La  legge  n. 253/1958 disciplinava la professione di
          mediatore.