Art. 3. 1. Il ruolo di cui all'art. 2 della legge e' distinto nelle seguenti sezioni: a) agenti immobiliari; b) agenti merceologici; c) agenti con mandato a titolo oneroso; d) agenti in servizi vari. 2. Nella sezione sub a) sono iscritti gli agenti che svolgono attivita' per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende; in quella sub b), gli agenti che svolgono attivita' per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame; nella sezione sub c), gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso; in quella sub d) vengono iscritti gli agenti che svolgono attivita' per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonche' tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti. 3. Ciascuna sezione del ruolo deve indicare: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto; b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione; c) se l'attivita' dell'iscritto e' svolta in nome proprio o per conto di una impresa organizzata. 4. Nel ruolo sono altresi' annotati i provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali. 5. In base al ruolo le camere di commercio istituiscono uno schedario degli iscritti con l'indicazione della sezione o delle sezioni di iscrizione. 6. Il ruolo e' sottoposto a revisione ogni quattro anni ed e' pubblicato annualmente a cura della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. 7. Nulla e' innovato per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo speciale di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 253/1958 che disciplinava la professione di mediatore: "Art. 2. - Per l'esercizio professionale della mediazione e' richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalita' indicate in detta legge. Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge e' necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo art. 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale. Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione".