Art. 3.
  1.  Il  ruolo  di  cui  all'art.  2  della  legge e' distinto nelle
seguenti sezioni:
    a) agenti immobiliari;
    b) agenti merceologici;
    c) agenti con mandato a titolo oneroso;
    d) agenti in servizi vari.
  2.  Nella  sezione  sub  a)  sono  iscritti gli agenti che svolgono
attivita' per la  conclusione  di  affari  relativi  ad  immobili  ed
aziende;  in  quella sub b), gli agenti che svolgono attivita' per la
conclusione di affari concernenti merci, derrate  e  bestiame;  nella
sezione  sub  c),  gli  agenti muniti di mandato a titolo oneroso; in
quella sub d) vengono iscritti gli agenti che svolgono attivita'  per
la  conclusione  di  affari  relativi al settore dei servizi, nonche'
tutti gli altri agenti che non  trovano  collocazione  in  una  delle
sezioni precedenti.
  3. Ciascuna sezione del ruolo deve indicare:
    a)   nome,   cognome,   luogo   e   data  di  nascita,  residenza
dell'iscritto;
    b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione;
    c)  se  l'attivita' dell'iscritto e' svolta in nome proprio o per
conto di una impresa organizzata.
  4.  Nel  ruolo sono altresi' annotati i provvedimenti disciplinari,
amministrativi e penali.
  5.  In  base  al  ruolo  le  camere  di  commercio istituiscono uno
schedario degli iscritti con  l'indicazione  della  sezione  o  delle
sezioni di iscrizione.
  6.  Il  ruolo  e'  sottoposto  a  revisione ogni quattro anni ed e'
pubblicato annualmente a cura della camera di  commercio,  industria,
agricoltura e artigianato.
  7.  Nulla  e'  innovato  per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo
speciale di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2 della legge n.
          253/1958 che disciplinava la professione di mediatore:
             "Art.   2.   -   Per   l'esercizio  professionale  della
          mediazione e' richiesta  l'iscrizione  nei  ruoli  previsti
          dall'art.  21  della  legge  20 marzo 1913, n. 272, e dalle
          norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria
          e  agricoltura,  secondo  le  modalita'  indicate  in detta
          legge.
             Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa
          legge e' necessario soltanto per i mediatori che  intendano
          esercitare  gli  uffici  pubblici  per  i quali si richiede
          un'autorizzazione speciale, ai sensi  del  successivo  art.
          27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.
             Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di
          agenti di affari in mediazione".