Art. 4. 1. Possono accedere all'esame previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e), della legge, coloro i quali abbiano prestato per almeno un biennio la propria opera con mansioni operative, in qualita' di dipendenti da imprese esercenti l'attivita' di mediazione, come attestato dal libretto di lavoro, oppure in qualita' di familiari coadiutori delle precitate imprese iscritti come tali negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni.
Nota all'art. 4: - La legge n. 1397/1960 riguarda l'"Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti l'attivita' commerciale". Degli articoli contenuti in detta legge, si trascrive il testo dell'art. 4, primo e secondo comma, e dell'art. 5, primo comma: "Art. 4, commi primo e secondo. - Gli esercenti attivita' commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' stessa, alla commissione provinciale prevista dal successivo art. 5: a) le loro generalita' e quelle dei familiari a carico; b) le generalita' dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico; c) il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate; d) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori; e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle commissioni provinciali di cui all'art. 5. Gli esercenti attivita' commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, sono altresi' tenuti a denunciare la cessazione della loro attivita', la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nell'azienda indicati all'art. 1, terzo comma, nonche' quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori". "Art. 5, primo comma. - Presso ogni camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie".