Art. 4.
  1.  Possono  accedere  all'esame  previsto  dall'art.  2,  comma 3,
lettera e), della legge, coloro i quali abbiano prestato  per  almeno
un  biennio  la  propria opera con mansioni operative, in qualita' di
dipendenti da  imprese  esercenti  l'attivita'  di  mediazione,  come
attestato  dal  libretto  di  lavoro, oppure in qualita' di familiari
coadiutori delle precitate imprese iscritti come tali  negli  elenchi
nominativi degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 27
novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni.
 
           Nota all'art. 4:
             -   La  legge  n.  1397/1960  riguarda  l'"Assicurazione
          obbligatoria  contro  le   malattie   per   gli   esercenti
          l'attivita' commerciale". Degli articoli contenuti in detta
          legge, si trascrive il testo dell'art. 4, primo  e  secondo
          comma, e dell'art. 5, primo comma:
             "Art.   4,  commi  primo  e  secondo.  -  Gli  esercenti
          attivita' commerciali di cui ai precedenti articoli 1  e  2
          hanno  l'obbligo  di  denunciare, entro trenta giorni dalla
          data di  inizio  dell'attivita'  stessa,  alla  commissione
          provinciale prevista dal successivo art. 5:
               a)  le  loro  generalita'  e  quelle  dei  familiari a
          carico;
               b)   le   generalita'   dei   familiari  che  lavorano
          abitualmente  nella  azienda  e  che  non  abbiano  diritto
          all'assistenza  obbligatoria  di  malattia per nessun altro
          titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;
               c)   il   numero   dei   lavoratori   dipendenti   con
          l'indicazione, per ciascuno  di  essi,  della  qualifica  e
          delle mansioni esercitate;
               d)  gli  estremi della licenza loro rilasciata ai fini
          dell'esercizio dell'attivita' commerciale per i titolari  o
          conduttori  in  proprio  di piccole imprese commerciali, il
          certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio
          o  di  iscrizione  all'Ente  nazionale  assistenza agenti e
          rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti
          di  commercio,  il certificato di iscrizione negli appositi
          ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;
               e)  tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai
          fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 1 e
          dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle
          commissioni provinciali di cui all'art. 5.
             Gli esercenti attivita' commerciali di cui al precedente
          comma, entro il termine di trenta giorni dalla data in  cui
          l'evento   si   e'   verificato,  sono  altresi'  tenuti  a
          denunciare la cessazione della loro attivita',  la  perdita
          di  uno  dei  requisiti  previsti  dagli articoli 1 e 2, le
          variazioni relative ai familiari che lavorano  abitualmente
          nell'azienda  indicati  all'art.  1,  terzo  comma, nonche'
          quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in
          quello dei familiari coadiutori".
             "Art. 5, primo comma. - Presso ogni camera di commercio,
          industria  e  agricoltura  e'  istituita  una   commissione
          provinciale  per  l'accertamento  e  la  compilazione degli
          elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali  e
          dei   rispettivi   familiari  soggetti  alla  assicurazione
          obbligatoria contro le malattie".