Art. 5.
  1.   Per  l'iscrizione  nel  ruolo  l'interessato  deve  presentare
domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla camera di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  della  provincia nella quale
risiede, o nella quale ha eletto domicilio se trattasi  di  cittadino
della  Comunita' economica europea, indicando la sezione o le sezioni
del ruolo in cui intende essere iscritto.
  2.  Nella  domanda l'aspirante deve dichiarare di avere un'eta' non
inferiore agli anni 18; di essere cittadino italiano o  cittadino  di
uno  degli  Stati  membri  della  Comunita' economica europea, ovvero
straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; di aver
eletto  domicilio  in  un  comune della provincia se cittadino di uno
degli Stati membri della Comunita' economica europea; di non svolgere
attivita'  in  qualita' di dipendente da persone, associazioni o enti
pubblici o privati, fatta eccezione per l'impiego  presso  imprese  o
societa' aventi per oggetto l'esercizio dell'attivita' di mediazione;
di non svolgere attivita' per la quale e' prescritta l'iscrizione  in
albi, ruoli, ordini, registri o elenchi; di aver assolto agli impegni
derivanti dalle norme relative agli obblighi  scolastici  vigenti  al
momento della sua eta' scolare.
  3. Alla domanda devono essere allegati:
    a) certificato di residenza per i cittadini italiani e per quelli
extracomunitari;
    b)  certificato  di  cittadinanza  per i cittadini italiani e per
quelli di uno degli Stati membri della CEE;
    c)  certificazione  relativa  al  superamento dell'esame previsto
dall'art. 2,  lettera  e),  della  legge,  oppure  titolo  di  scuola
secondaria  di secondo grado d'indirizzo commerciale o certificato di
laurea in materie commerciali o giuridiche in originale  o  in  copia
autentica.  I cittadini degli Stati della CEE e gli stranieri debbono
allegare l'originale o una copia autenticata di un titolo  di  studio
che   il  Ministero  della  pubblica  istruzione  abbia  riconosciuto
equipollente a uno di quelli innanzi indicati.
  4.  La commissione di cui all'art. 7 della legge provvede d'ufficio
ad accertare i requisiti indicati nell'art. 2, comma 3, lettere b) ed
f),  della  legge  stessa,  nonche'  ad  espletare  gli  accertamenti
previsti dalla normativa contro la delinquenza mafiosa.
  5.  L'iscrizione  nel  ruolo decorre dalla data della deliberazione
della commissione di cui al comma quarto.