Art. 6. 1. Alla commissione centrale di cui all'art. 4 della legge, sono attribuite le seguenti competenze: 1) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 2) curare ed assicurare l'uniformita' dei criteri di valutazione dei requisiti soggettivi relativi all'art. 2, lettera e), della legge; 3) definire le materie e le modalita' dell'esame previsto dal citato art. 2, lettera e), della legge.