Art. 6.
  1.  Alla  commissione  centrale di cui all'art. 4 della legge, sono
attribuite le seguenti competenze:
   1)  decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni
istituite presso le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
   2)  curare  ed assicurare l'uniformita' dei criteri di valutazione
dei requisiti soggettivi  relativi  all'art.  2,  lettera  e),  della
legge;
   3)  definire  le  materie  e  le modalita' dell'esame previsto dal
citato art. 2, lettera e), della legge.