Art. 7.
  1.  Ai  fini  previsti  dall'art.  7,  comma  1,  della  legge,  la
commissione istituita presso ciascuna camera di commercio:
   1)  esamina  l'istanza  e  i  titoli  prodotti  dal richiedente la
iscrizione;
   2)  delibera  con  provvedimento  motivato,  entro sessanta giorni
dalla presentazione della  domanda,  l'iscrizione  o  il  diniego  di
iscrizione,  dandone  comunicazione  all'interessato entro i quindici
giorni successivi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
   3)    vigila    avvalendosi    anche    dell'ufficio   provinciale
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sull'esercizio
dell'attivita'  degli  iscritti,  ferma  restando la competenza delle
giunte camerali in materia disciplinare;
   4)  provvede  ad  inoltrare denuncia all'autorita' giudiziaria nei
casi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge;
   5)  cura  la  conservazione  dei  moduli e formulari depositati ai
sensi dell'art. 5, comma 4, della legge, in  modo  da  assicurare  la
consultazione a chiunque ne abbia interesse.