Art. 7. 1. Ai fini previsti dall'art. 7, comma 1, della legge, la commissione istituita presso ciascuna camera di commercio: 1) esamina l'istanza e i titoli prodotti dal richiedente la iscrizione; 2) delibera con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione o il diniego di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 3) vigila avvalendosi anche dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sull'esercizio dell'attivita' degli iscritti, ferma restando la competenza delle giunte camerali in materia disciplinare; 4) provvede ad inoltrare denuncia all'autorita' giudiziaria nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge; 5) cura la conservazione dei moduli e formulari depositati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge, in modo da assicurare la consultazione a chiunque ne abbia interesse.