Art. 8. 1. Ai fini dell'istituzione delle commissioni di cui agli articoli 6 e 7, la rappresentativita' a livello nazionale delle organizzazioni di categoria e' indicata, per la scelta dei membri della commissione centrale, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la scelta dei membri delle commissioni provinciali, dai competenti uffici provinciali del lavoro.