Art. 8.
  1.  Ai fini dell'istituzione delle commissioni di cui agli articoli
6 e 7, la rappresentativita' a livello nazionale delle organizzazioni
di  categoria e' indicata, per la scelta dei membri della commissione
centrale, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e,  per
la  scelta  dei  membri delle commissioni provinciali, dai competenti
uffici provinciali del lavoro.