Art. 9.
  1.  Per  la  validita' delle deliberazioni delle commissioni di cui
agli articoli 6 e 7 e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei
componenti,  effettivi  o  supplenti,  fra i quali il presidente o il
vice-presidente.
  2.  Le  commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
  3.  L'ordine  del  giorno  deve  essere inviato ai membri effettivi
almeno otto giorni prima della riunione e puo' essere modificato solo
in  presenza  e  con  il consenso di tutti i membri della commissione
stessa.
  4.  I  membri  delle  commissioni  che non partecipano a tre sedute
consecutive senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.