Art. 9. 1. Per la validita' delle deliberazioni delle commissioni di cui agli articoli 6 e 7 e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente. 2. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri effettivi almeno otto giorni prima della riunione e puo' essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa. 4. I membri delle commissioni che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.