Art. 21.
             Corsi ed istruttori del Club alpino italiano
  1.  Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere  d) ed e)
dell'articolo 2 della legge 26 gennaio  1963,  n.  91,  e  successive
modificazioni,   conserva   la   facolta'  di  organizzare  corsi  di
addestramento  a  carattere  non  professionale  per   le   attivita'
sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
  2.  Gli  istruttori  del CAI svolgono la loro opera a carattere non
professionale e non possono ricevere retribuzioni.
  3.  Le  attivita'  degli  istruttori  del CAI sono disciplinate dai
regolamenti del CAI medesimo.
  4.  Al  di  fuori  di quanto previsto dalla presente legge le altre
attivita' didattiche per le finalita' di cui al comma 1  non  possono
essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere
compensi a nessun titolo.
 
          Nota all'art. 21:
             -  Il  testo  delle  lettere  d) ed e) dell'art. 2 della
          legge n.  91/1963 (Riordinamento del Club alpino  italiano)
          e' il seguente:
             "Il  Club  alpino  italiano  provvede,  a favore sia dei
          propri  soci  sia  di  altri,  nell'ambito  delle  facolta'
          previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite:
              (Omissis);
               d)  all'organizzazione  ed  alla  gestione di corsi di
          addestramento    per     le     attivita'     alpinistiche,
          sci-alpinistiche,      escursionistiche,     speleologiche,
          naturalistiche;
               e)   alla  formazione  di  istruttori  necessari  allo
          svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d)".