Art. 21. Corsi ed istruttori del Club alpino italiano 1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, conserva la facolta' di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attivita' sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori. 2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. 3. Le attivita' degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo. 4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attivita' didattiche per le finalita' di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
Nota all'art. 21: - Il testo delle lettere d) ed e) dell'art. 2 della legge n. 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano) e' il seguente: "Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite: (Omissis); d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d)".