Art. 7.
                       Materie di insegnamento
  1.   I  corsi  hanno  durata  minima  di  90  giorni  effettivi  di
insegnamento  e  prevedono  i  seguenti  insegnamenti   fondamentali:
tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento
topografico, ambiente montano e conoscenza del  territorio  regionale
di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri
e responsabilita' del maestro; leggi e regolamenti professionali.