Art. 8.
        Competenze della Federazione italiana sport invernali
  1.  La  Federazione  italiana sport invernali, quale emanazione del
Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri
ed  i  livelli  delle  tecniche  sciistiche  che  formano  oggetto di
insegnamento.  Essa  provvede  altresi'  alla  formazione   ed   alla
disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico
altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9,  10
e 11 della presente legge.
  2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo
6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo,
al  fine  di  garantire  ai  frequentatori  una  effettiva parita' di
preparazione tecnica e didattica.