Art. 2.
  1.  Le  attivita' lavorative dei privi della vista sono considerate
particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa  della  riforma
del  sistema  pensionistico,  ai  privi  della  vista viene esteso il
beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo  1985,
n. 113, anche agli effetti dell'anzianita' assicurativa.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985
          (Aggiornamento  della disciplina del collocamento al lavoro
          e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)  e'
          il seguente: "2.  In attesa della legge di riforma generale
          del  sistema  pensionistico,  le  prestazioni di lavoro dei
          centralinisti telefonici non vedenti,  di  cui  all'art.  2
          della  presente  legge,  sono  considerate  particolarmente
          usuranti. Conseguentemente agli stessi viene  riconosciuto,
          a   loro  richiesta,  per  ogni  anno  di  servizio  presso
          pubbliche amministrazioni o aziende private  effettivamente
          svolto,  il  beneficio  di  quattro  mesi  di contribuzione
          figurativa utile ai soli fini del diritto alla  pensione  e
          dell'anzianita' contributiva".