Art. 3.
  1.  Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola
di ogni ordine e grado ha la precedenza assoluta nella  scelta  della
sede,  quando  sia  immesso  in  ruolo a seguito di concorsi ordinari
ovvero sia in attesa di sede definitiva.
  2. Il personale di cui  al  comma  1  ha  precedenza  assoluta  nei
trasferimenti,  passaggi  e  assegnazioni  provvisorie,  relativi  al
movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale.