Art. 4.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 600 milioni per l'anno 1991, in lire  1.150  milioni
per  l'anno 1992 e in lire 1.700 milioni per l'anno 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Norme a favore del personale dipendente
non vedente".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 marzo 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI