Art. 11. 
                        Copertura finanziaria 
  1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7,  a
decorrere dal 1991, e' autorizzata la spesa  di  lire  1.000  milioni
annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2
e' autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000  milioni
annui. 
  2. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1991
utilizzando l'accantonamento "Finanziamento  del  Comitato  nazionale
per la parita' presso il Ministero e delle  azioni  positive  per  le
pari opportunita'". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 10 aprile 1991 
    
                    COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  JERVOLINO   RUSSO,   Ministro   del
                                  lavoro e della previdenza sociale
    
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI