Art. 2. 
            Attuazione di azioni positive, finanziamenti 
  1. Le imprese, anche in forma cooperativa,  i  loro  consorzi,  gli
enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i
centri di formazione professionale che adottano i progetti di  azioni
positive di cui all'articolo 1, possono richiedere al  Ministero  del
lavoro e della previdenza  sociale  di  essere  ammessi  al  rimborso
totale o parziale di oneri  finanziari  connessi  all'attuazione  dei
predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3. 
  2. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sentito  il
Comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive
al beneficio di cui al  comma  1  e,  con  lo  stesso  provvedimento,
autorizza le relative spese. L'attuazione  dei  progetti  di  cui  al
comma 1 deve comunque  avere  inizio  entro  due  mesi  dal  rilascio
dell'autorizzazione. 
  3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,  sono  stabilite  le
modalita' di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e
dei tempi di realizzazione del progetto. In ogni  caso  i  contributi
devono essere erogati sulla base della verifica  dell'attuazione  del
progetto di azioni positive, o di singole parti,  in  relazione  alla
complessita' del progetto stesso. La mancata attuazione del  progetto
comporta la decadenza del beneficio e  la  restituzione  delle  somme
eventualmente gia' riscosse.  In  caso  di  attuazione  parziale,  la
decadenza  opera  limitatamente  alla  parte  non  attuata,  la   cui
valutazione e' effettuata in base ai criteri determinati dal  decreto
di cui al presente comma. 
  4. I progetti di azioni positive concordate dai  datori  di  lavoro
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul  pi-
ano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio  di  cui  al
comma 1. 
  5. L'accesso ai fondi comunitari destinati  alla  realizzazione  di
programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione  di  quelli  di
cui all'articolo 3, e' subordinato al  parere  del  Comitato  di  cui
all'articolo 5. 
  6. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,
le regioni, le province, i comuni  e  tutti  gli  enti  pubblici  non
economici, nazionali,  regionali  e  locali,  sentiti  gli  organismi
rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della  legge  29
marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza,  le  organizzazioni  sindacali
locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale, sentito inoltre, in relazione  alla  sfera  d'azione
della propria attivita', il Comitato  di  cui  all'articolo  5  o  il
consigliere di parita' di  cui  all'articolo  8,  adottano  piani  di
azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro  ambito  rispettivo,
la rimozione degli ostacoli  che,  di  fatto,  impediscono  la  piena
realizzazione di pari opportunita' di lavoro e nel lavoro tra  uomini
e donne. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 25 della legge  n.  93/1983  si
          veda la precedente nota all'art. 1.