Art. 5 
Comitato nazionale  per  l'attuazione  dei  principi  di  parita'  di
trattamento ed uguaglianza di opportunitatra lavoratori e lavoratrici 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere   la   rimozione   dei   comportamenti
discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto
l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul  lavoro  e  la
progressione professionale e di  carriera  e'  istituito,  presso  il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il   Comitato
nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento  ed
uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici. 
  2. Fanno parte del Comitato: 
    a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o,  per  sua
delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; 
    b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
    c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  dei  diversi  settori   economici,   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; 
    d) un componente designato unitariamente  dalle  associazioni  di
rappresentanza, assistenza e tutela del  movimento  cooperativo  piu'
rappresentative sul piano nazionale; 
    e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti
femminili piu' rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo
della parita' e delle pari opportunita' nel lavoro; 
    f) il consigliere di parita' componente la  commissione  centrale
per l'impiego. 
  3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza  diritto
di voto: 
    a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e  sociologiche,
con competenze in materia di lavoro; 
    b) cinque rappresentanti, rispettivamente,  dei  Ministeri  della
pubblica istruzione, di grazia  e  giustizia,  degli  affari  esteri,
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  del  Dipartimento
della funzione pubblica; 
    c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale con qualifica non inferiore a quella di primo  dirigente,  in
rappresentanza delle Direzioni generali per l'impiego,  dei  rapporti
di  lavoro,  per  l'osservatorio  del  mercato  del   lavoro,   della
previdenza ed assistenza sociale nonche'  dell'ufficio  centrale  per
l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori. 
  4. I componenti del Comitato durano  in  carica  tre  anni  e  sono
nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni
componente effettivo e' nominato un supplente. 
  5. Il Comitato e' convocato, oltre che ad iniziativa  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, quando ne  facciano  richiesta
meta' piu' uno dei suoi componenti. 
  6. Il Comitato delibera in ordine  al  proprio  funzionamento  e  a
quello del collegio istruttorio e della  segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 7, nonche' in ordine alle relative spese. 
  7. Il vicepresidente del Comitato e'  designato  dal  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.