Art. 6. 
                        Compiti del Comitato 
  1. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare: 
    a)   formula   proposte   sulle   questioni   generali   relative
all'attuazione  degli  obiettivi   della   parita'   e   delle   pari
opportunita', nonche' per lo  sviluppo  e  il  perfezionamento  della
legislazione vigente che  direttamente  incide  sulle  condizioni  di
lavoro delle donne; 
    b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita' di
promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella
vita lavorativa; 
    c)  promuove  l'adozione  di  azioni  positive  da  parte   delle
istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro,  nonche'  da
parte dei soggetti di cui all'articolo 2; 
    d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei  progetti
di azioni positive ed opera il  controllo  sui  progetti  in  itinere
verificandone la corretta attuazione e l'esito finale; 
    e) elabora codici  di  comportamento  diretti  a  specificare  le
regole  di  condotta  conformi  alla  parita'  e  ad  individuare  le
manifestazioni anche indirette delle 
    f) verifica lo stato di applicazione della  legislazione  vigente
in materia di parita'; 
    g)  propone  soluzioni  alle   controversie   collettive,   anche
indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni positive
per la rimozione delle discriminazioni pregresse e  la  creazione  di
pari opportunita' per le lavoratrici; 
    h) puo' richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso
i  luoghi  di  lavoro  informazioni  sulla  situazione  occupazionale
maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della
formazione e promozione professionale; 
    i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli  organismi
pubblici nazionali  e  locali  competenti  in  materia  di  lavoro  e
formazione professionale; 
    l) redige il rapporto di cui all'articolo 10.