Art. 8. Consiglieri di parita' 1. I consiglieri di parita' di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per l'impiego. 2. A livello provinciale e' nominato un consigliere di parita' presso la commissione circoscrizionale per l'impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con facolta' di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per l'impiego operanti nell'ambito della medesima provincia. 3. I consiglieri di parita' di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza tecnicoprofessionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente legge. 4. Il consigliere di parita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' componente con voto deliberativo della commissione centrale per l'impiego. 5. Qualora si determini parita' di voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente. 6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, i consiglieri di parita' svolgono ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalita' della presente legge. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di parita' sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri di parita', ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parita' presso gli enti locali regionali e provinciali. 7. Per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parita' possono richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale. 8. I consiglieri di parita' di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui all'articolo 4, comma 6, hanno facolta' di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo 4. 9. I consiglieri di parita' ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal Comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la propria attivita'. I consiglieri di parita' hanno facolta' di consultare il Comitato e il consigliere nazionale di parita' su ogni questione ritenuta utile. 10. I consiglieri di parita' di cui ai commi 1, 2 e 4, per l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di parita'. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, puo' modificare la collocazione del consigliere di parita' nell'ambito del Ministero. 11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri di parita' gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'onere relativo fa carico al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 12. Il consigliere di parita' ha diritto, se lavoratore dipendente, a permessi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima.
Note all'art. 8: - Il D.L. n. 726/1984 reca: "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali". - Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente: "La commissione centrale per l'impiego, e' integrata da un membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro".